Legge n. 104 del 1992

“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

La legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 è stata, e continua ad essere, una legge fondamentale per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Destinatari della legge sono essenzialmente i disabili, ma non mancano riferimenti a chi vive con loro o se ne occupa. La legge n. 104, infatti, mira alla rimozione delle cause invalidanti onde favorire l’autonomia e realizzare l’integrazione sociale dei disabili. Tali obiettivi, secondo il legislatore, sono perseguibili non solo attraverso un adeguato sostegno psicologico ed economico alla persona handicappata, ma anche attraverso interventi di supporto alle famiglie.

I Destinatari:
La legge si rivolge alla persona handicappata.
All’art. 3, comma 1 si precisa che "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione".

La legge (art. 3, comma 4) "si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale".

Nel testo della norma compaiono anche specifiche indicazioni rivolte ai familiari delle persone handicappate, come ad esempio quelle relative agli interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico destinati al nucleo familiare (Art. 8, comma 1 a), o ai permessi retribuiti di cui può usufruire il lavoratore dipendente e genitore, coniuge o parente di persona handicappata (Art. 33).
Lo stato di handicap viene riconosciuto con apposita procedura.

Gli Scopi:

  • garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
  • prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;  
  • perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;  
  • predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.  


I Diritti:
La legge 104/92 prevede che se la persona invalida, viene riconosciuta da apposita commissione medica della USL anche con problemi di handicap, potrebbe aver diritto ad una serie di agevolazioni sul piano sanitario, fiscale, lavorativo, scolastico e in altri ambiti.  
La legge 53 del 2000 ed il d.l. 151 del 2000 migliorano, altresì, ed estendono questi benefici, sia in favore del disabile e sia in favore dei suoi familiari ed affini.

1- Diritto alle cure e alla riabilitazione (artt. 5, 6, 7):

L’Art. 5 enuncia i principi generali relativi ai diritti della persona handicappata.
Varie sono le iniziative finalizzate alla promozione dell'autonomia e dell'integrazione sociale, esse vanno dalla prevenzione attraverso la diagnosi e la terapia prenatale, al intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi per consentire il recupero e mantenere possibilmente la persona handicappata nel suo contesto familiare.
All’Art. 6 vengono definiti i compiti attribuiti alle regioni per prevenire e diagnosticare precocemente eventuali menomazioni.
Prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro sono alla base della cura e della riabilitazione della persona handicappata (art.7).
A questo proposito, il Servizio Sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

  • gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona con handicap, oltre a quelli riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o nei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni o residenziali;

  • la fornitura e la riparazione degli strumenti necessari a trattare le menomazioni.


2- Diritto all’educazione e all’istruzione (art.12):
L’obiettivo di arrivare all’inserimento e all’integrazione sociale della persona handicappata si realizza anche attraverso la garanzia all’educazione e all’istruzione. Fin dall’asilo nido, l’integrazione scolastica, da realizzarsi attraverso una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli socio-assistenziali, sanitari, culturali e ricreativi, è volta a sviluppare le potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L’educazione e l’istruzione scolastica sono garantite anche ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico ma temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola. Il Provveditore agli Studi, di intesa con le USL e i Centri di recupero e di riabilitazione, sia pubblici che privati, predisporrà l’istituzione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, pur non in situazione di handicap, per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezioni.

La legge n.° 17 del 28 gennaio 1999 ha, inoltre, disposto che agli studenti handicappati iscritti all’università siano garantiti sussidi tecnici e didattici specifici oltre ad appositi servizi di tutorato specializzato. Le università, con proprie disposizioni, al fine di garantire una corretta valutazione del rendimento e delle prove d’esame, devono individuare un docente delegato dal rettore per     coordinare, monitorare e supportare tutte le iniziative concernenti l’integrazione dello studente disabile di comune accordo con il docente della materia. E’possibile eventualmente svolgere prove equipollenti, su proposta del servizio di tutorato specializzato.

3- Permessi di lavoro:
La persona con handicap che lavora può usufruire, a sua scelta, ma in alternativa, o di due ore al giorno retribuiti oppure di tre giorni al mese interamente retribuiti e coperti anche da contribuzione figurativa.  I permessi mensili ed i riposi giornalieri spettano pure al genitore lavoratore, anche se l’altro genitore non svolge attività lavorativa, indipendentemente dalla minore o maggiore età del figlio con handicap grave a condizione che:

  • se il figlio è maggiorenne, ma convivente con il genitore richiedente, può ottenere i permessi anche se in famiglia vi sono altri soggetti che non lavorano;
  • se invece il figlio maggiorenne disabile non è convivente con il genitore richiedente, per ottenere i permessi occorre dimostrare che necessita l’assistenza al disabile in modo continuativo ed esclusivo. Quindi se nel nucleo familiare del disabile sono presenti altre persone maggiorenni (compreso l’altro genitore) che non lavorano e che sono in grado di assisterlo, non vengono concessi nè i riposi giornalieri nè i permessi mensili.  

 

Il genitore di figli minorenni con handicap può fruire dei permessi anche se l’altro genitore non ne ha diritto (perché è casalingo, o disoccupato o svolge lavoro autonomo). In mancanza dei genitori, i parenti ed affini entro il terzo grado, possono utilizzare i giorni di permesso anche se non sono conviventi con il soggetto disabile purché gli prestano assistenza continua ed esclusiva.  
Se in famiglia ci sono altri disabili in stato di gravità i permessi mensili si cumulano (cioè a 2  disabili i permessi mensili sono 6 giorni ).  
Se i genitori lavorano i permessi spettano ad entrambi, ma non contemporaneamente. Il lavoratore può ottenere questi permessi retribuiti per assistere in modo continuativo, sia il coniuge oppure parenti ed affini entro il terzo grado (suoceri, nonni, fratelli, nipoti, zii ecc.) se riconosciuti con grave handicap. Questi tre permessi mensili possono essere goduti anche in modo continuativo.  Si ha anche il diritto di scegliere, ove è possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non si possono effettuare trasferimenti in altra sede senza il diretto consenso del lavoratore.  

Nel caso in cui il disabile sia minorenne, ai genitori spetta un:  

  • Prolungamento a 3 anni del congedo parentale (astensione facoltativa ai sensi dell’art. 7 legge 30 dicembre 1971) per il bambino handicappato in situazione di gravità art. 33 D. L gs. n. 151/2001, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
  • Permessi a ore: due ore al giorno retribuite nei primi 3 anni di vita del bambino handicappato in situazione di gravità (art 42 co. 1, D. Lgs. N. 151/2001 e art. 33, co. 2 legge 104/92);
  • Permessi a giorni: tre giorni mensili per assistere il bambino handicappato in situazione di gravità di età superiore ai 3 anni o persona handicappata in situazione di gravità (art. 42, c. 2 D Lgs. n. 151/2001 e art. 33, c. 3 e 6, legge 104/92);
  • Scelta della sede più vicina al proprio domicilio (art. 33 legge 104/92, co. 3 e 6);
  • Congedo retribuito fino a 2 anni (art. 80 legge 3338/200 e art. 42, co. 5, D. Lgs. N. 151/2001).


4- Inserimento e integrazione lavorativa:
Le attività di inserimento e integrazione lavorativa delle persone con handicap sono realizzate da enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato (art.18).
L'articolo 18, inoltre, prevede che le regioni possano stabilire apposite agevolazioni destinate alle persone handicappate per recarsi al lavoro o per svolgere un'attività lavorativa autonoma.

Allo stesso modo, le regioni possono disciplinare incentivi, agevolazioni e contributi ai datori di lavoro per assumere persone con handicap e per adattare l'ambiente lavorativo.

Alle prove d'esame nei concorsi pubblici e a quelle per l'abilitazione professionale è dedicato l'articolo 20. Nel dettaglio, si prevede che il candidato possa disporre degli ausili a lui necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in base al tipo di handicap.

5- Mobilità e trasporti:
L'art. 26 attribuisce alle Regioni le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. In questo senso le Regioni sono tenute a redigere dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane.

Sono i comuni a dover assicurare modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

6- Agevolazioni fiscali:
Le agevolazioni fiscali a favore di persone con handicap vanno dalle detrazioni Irpef per i familiari a carico, alla deducibilità delle spese mediche generiche e di assistenza specifica; dall’Iva agevolata al 4% per l'acquisto di mezzi per sollevare il disabile o per la sua deambulazione, alla detrazione Irpef per la ristrutturazione edilizia.

Sono previste inoltre l’Iva agevolata e la detrazione d'imposta anche per l'acquisto di un'auto.

Requisiti per accedere ai benefici
La legge si applica qualora si determini una situazione di handicap, in tal caso occorre, che si verifichino tre condizioni:

  1. la presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale;
  2. che la minorazione sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa;
  3. che la minorazione sia tale (per specificità, qualità, entità, gravità) da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione.

 

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, sono effettuati dalle Unità Sanitarie Locali mediante le Commissioni mediche così come individuate dalla legge 295 del 15 ottobre 1990. Dette Commissioni, oltre ad essere composte da un medico specialista in medicina legale, il quale assume le funzioni di Presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso la USL, e, di volta in volta, con un sanitario in rappresentanza dell’Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi Civili, dell’Unione Italiana Ciechi, dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza ai Sordomuti e dell’Associazione Nazionale delle Famiglie dei Fanciulli ed Adulti Subnormali. Inoltre, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.  

Per ottenere il riconoscimento dell'handicap, occorre presentare domanda all'INPS per via telematica. Può essere effettuata dal cittadino autonomamente o attraverso gli enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAf e altre organizzazioni.

Documentazione necessaria:  
La domanda per ottenere l’accertamento sanitario, ai sensi anche dell’articolo 11 della legge 537 del 1993, che prevede, oltre ad una semplificazione dei procedimenti, una distinzione fra accertamento sanitario, spettante alle Commissioni mediche presso le USL, e procedimento per la concessione delle provvidenze, spettante ai Prefetti, dovrà essere inoltrata alla competente Unità Sanitaria Locale per territorio attraverso i modelli A, “istante maggiorenne”, e B, “istante minore di 18 anni o interdetto”. Alla richiesta occorrerà allegare:

  • Certificato di stato di famiglia.  
  • Certificato di invalidità della persona da assistere.   

 

Nel caso che la Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, per il disposto del secondo comma dell’articolo 2 della legge 423 del 27 ottobre 1993, gli accertamenti stessi sono effettuati, in via provvisoria e ai soli fini dell’ottenimento delle agevolazioni previste dall’articolo 33 della legge 104, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’Unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato. Tale accertamento provvisorio produce effetti fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica che deve, necessariamente, pronunciarsi entro 180 giorni dalla data della presentazione della domanda.

Dopo avere ottenuto il riconoscimento della gravità, occorre presentare domanda al datore di lavoro e successivamente all'INPS per usufruire dei permessi allegando:  

  • Certificato della situazione di gravità;  
  • Certificato di stato di famiglia.   

 

Ai sensi del comma 8 dell’articolo 1 della legge 295 del 1990, contro gli accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione medica della USL è possibile, da parte degli interessati, promuovere entro 60 giorni ricorso in carta semplice al Ministro del Tesoro. Entro 180 giorni, il Ministro del Tesoro, sentita la Commissione medica superiore e d’invalidità civile, dovrà decidere circa l’ammissibilità del ricorso presentato. Avverso la decisione del Ministro del Tesoro è pur sempre ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

 

Article ID: # 236461
Ultimo aggiornamento: 08.03.2022
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