Legge n. 68 del 1999

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Obiettivi
La Legge 68/1999 promuove l’integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di collocamento mirato, con strumenti di inserimento personalizzato, tenendo conto delle particolari esigenze di questa categoria di cittadini.

I principi ispiratori di questa norma sono quelli dell’integrazione lavorativa e della valorizzazione della persona con disabilità attraverso interventi e strumenti capaci di prendere in considerazione le diverse esigenze dei lavoratori da un lato e dei datori di lavoro dall’altro. Il lavoratore disabile non è più imposto indiscriminatamente al datore di lavoro soggetto all’obbligo, ma rappresenta una risorsa da collocare in una struttura, che lo rende attivamente partecipe.

I beneficiari

  • le persone in età lavorative affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile.
  • gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL.
  • i non vedenti o i sordomuti di cui alle leggi n. 38 e 381 del 1970.
  • gli invalidi di guerra , invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima alla ottava categoria del T.U. sulle pensioni di guerra.
  • le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e del dovere.
  • le persone nelle condizioni di cui all’art. 1 comma 1 della L. 12 giugno 1984 n. 222.


La normativa si applica anche ai seguenti soggetti (art. 18 comma 2, L. 68/99, DPR 333/2000, L.407/1998, L. 244/2007):

  • orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero a causa dell'aggravarsi dello stato di invalidità riportate per tali cause;
  • figli e coniugi dei grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e lavoro;
  • familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e del dovere;
  • profughi italiani rimpatriati.

 

Per poter usufruire dei servizi erogati dal collocamento mirato, la persona con disabilità deve iscriversi agli elenchi della L. 68/99 presso gli uffici territoriali del collocamento mirato. 

I requisiti di cui occorre essere in possesso sono due: stato di disoccupazione o svolgimento di attività lavorativa di scarsa entità secondo quanto indicato nella circolare MLPS n. 34/15 e stato invalidante.

L'accertamento delle condizioni di disabilità, previsto dall'art. 1 - comma 4 della legge 68/99, per  accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili ed in particolare ai percorsi di collocamento mirato, è effettuato dalle commissioni di cui all’art. 4 della l. 104/92 secondo i criteri indicati nel D.P.C.M. 13/01/2000.

Gli uffici territoriali del collocamento mirato offrono servizi di prima accoglienza e informazione, consulenza sui requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui alla L. 68/99, orientamento agli iscritti per la prenotazione alle offerte di lavoro. Inoltre svolgono colloqui per definire il profilo socio-lavorativo del disabile, individuano le aziende disponibili e i relativi obblighi occupazionali e  gestiscono le pratiche amministrative per l'avviamento al lavoro. 


Le innovazioni
Le principali innovazioni della legge 68/99, possono essere così di seguito sintetizzate:

  • introduzione del concetto di “collocamento mirato” (art. 2);
  • incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono disabili gravi (art. 13);
  • ampliamento dei soggetti beneficiari del collocamento mirato alle persone nelle condizioni di cui all’art. 1 comma 1 della L. 12 giugno 1984 n. 222;
  • dal 1 gennaio 2017 estensione dell'obbligo d'assunzione alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti (la normativa precedente faceva scattare l'obbligo per le aziende nella fascia dai 15 ai 35 solo in caso di nuova assunzione aggiuntiva);
  • possibilità per i datori di lavoro di computare nella quota di riserva i lavoratori disabili somministrati per missioni non inferiori a dodici mesi;
  • promozione dell’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità;
  • introduzione del principio dell’accomodamento ragionevole che il datore di lavoro è tenuto ad adottare per favorire l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità;
  • identificazione della convenzione quale strumento principale per un progetto d'inserimento mirato
  • adeguamento delle sanzioni ai datori di lavoro che non rispettano la legge.



Collocamento mirato
È costituito da quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Gli uffici competenti, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti nonché all'avviamento lavorativo, al rilascio degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni (aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali con tempi e modi certi) e all'attuazione del collocamento mirato.

I soggetti obbligati all'assunzione e quota d'obbligo
I datori di lavoro pubblici e privati con un determinato numero di  dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 L. 68/99 nella seguente misura:

  • da 15 a 35: un disabile;
  • da 36 a 50: due disabili;
  • oltre 50: 7% (disabili) più l’1% a favore dei soggetti di cui all’art. 18 comma 2 L. 68/99;

 

In caso di assunzione di lavoratore disabile con contratto a tempo parziale superiore al 50%, il lavoratore si computa come unità.

Per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione scatta solo in caso di una nuova assunzione fino al 31/12/2016.

I datori di lavoro devono presentare ai competenti uffici del collocamento mirato la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui insorge l’obbligo. La richiesta di avviamento può essere presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti del prospetto informativo 

Base di computo
Per la determinazione del numero dei disabili da assumere, sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Non sono computabili:

  • i dirigenti;
  • i lavoratori assunti con contratto di inserimento, reinserimento, di apprendistato, con contratto di lavoro a domicilio, di telelavoro;
  • i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • i lavoratori somministrati presso l’utilizzatore (salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 3 del D.Lgs. n.81/2015);
  • i lavoratori assunti per svolgere attività all’estero; i lavoratori disabili o altre categorie;
  • i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
  • i lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”.

 

I lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, possono essere computati nella quota di riserva ma devono avere una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento oppure superiore al 45 per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica. 

Possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori diventati disabili in costanza di rapporto di lavoro che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 60% purché non siano diventati inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33%.


L'esonero parziale

I datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, su domanda, possono essere esonerati dall’obbligo di assunzione con il versamento di un contributo esonerativo di Euro 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ogni persona non assunta. L’esonero si ottiene solo in presenza di adeguata motivazione. Non possono presentare richiesta di esonero le aziende che occupano dai 15 ai 35 dipendenti.
L’art. 5 comma 3bis della L. 68/1999 consente ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, di autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a euro 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ogni persona non assunta.

Sospensione dell'obbligo
L’obbligo è sospeso nei confronti delle imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:

  • imprese in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con intervento straordinario di integrazione salariale;
  • imprese in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione;
  • imprese che stipulano contratti di solidarietà;
  • imprese in mobilità limitatamente alla durata della mobilità. Qualora la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti la sospensione opera per il periodo di ulteriori sei mesi dalla data dell’ultimo licenziamento;
  • che hanno sottoscritto degli accordi di incentivo all'esodo ai sensi dell'art. 4, commi 1-7 della Legge 92/2012 (Circolare MLPS n.22/2014).


Per usufruire della sospensione, il datore di lavoro privato deve presentare al competente ufficio del collocamento mirato sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa una comunicazione corredata da copia del provvedimento amministrativo che riconosce l’esistenza di una situazione di crisi aziendale. In attesa dell’emanazione del provvedimento autorizzatorio che ammette l’azienda a uno dei trattamenti di crisi aziendale, è possibile richiedere l’autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una volta sola.

La sospensione cessa contestualmente al venir meno della situazione che l'ha originata, con conseguente ripristino dell'obbligo per il datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi competenti entro 60 giorni dal termine di tale sospensione.

Compensazioni territoriali
I datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo (ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003) possono assumere in una unità produttiva o in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto dalla L. 68/99. In questo caso  le eccedenze vengono compensate assumendo un minor  numero di lavoratori nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.

La compensazione territoriale è effettuata direttamente dai datori di lavoro privati che devono darne comunicazione agli uffici territoriali competenti del collocamento mirato  attraverso il prospetto informativo aziendale.


Convenzioni
Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni con il datore di lavoro al fine di favorire l’inserimento dei disabili. Nelle convenzioni si possono stabilire i tempi e modalità delle assunzioni (facoltà di scelta nominativa, svolgimento di tirocini, assunzione con contratto a termine, periodi di prova più ampi).
 

Incentivi all'assunzione Fondo nazionale
La L.68/99 prevede il riconoscimento dei seguenti incentivi per un periodo di trentasei mesi per i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione, compresi gli enti pubblici economici, che assumono persone con disabilità fisica o psichica iscritte ai centri per l'impiego:
 
- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.         
- nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra. 
- nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

 Il datore di lavoro dovrà fare un’apposita richiesta all’INPS e, una volta riconosciuta l’agevolazione, potrà fruirne tramite conguaglio contributivo mensile, come spiegato nella circolare n.99/2016.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; qualora le risorse siano insufficienti, non sono prese in considerazione altre domande.
Il limite delle risorse finanziarie destinate all’incentivo è predeterminato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che definisce l’ammontare dei finanziamenti da parte del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.


Obblighi e sanzioni
Le imprese sia pubbliche che private qualora partecipino a gare di appalto pubbliche devono attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non più il certificato di ottemperanza.

  • il ritardato invio del prospetto informativo annuale comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa fissa di € 635,11, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo;
  • il datore che non ha ottemperato, per cause a lui imputabili, agli obblighi di assunzione entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo) è soggetto ad una sanzione amministrativa di € 62,77 per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo trascorso.

 

Article ID: # 236539
Ultimo aggiornamento: 08.03.2022
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