Tirocini non curriculari

La Regione Toscana offre ai giovani la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro con un’adeguata formazione attraverso lo strumento dei tirocini formativi, disciplinati dalla Legge regionale 32/2002, al fine di “garantire il più ampio e corretto utilizzo di questo strumento come occasione di formazione a stretto contatto con il mondo del lavoro”.

Per i soggetti disabili e per i soggetti svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 17 ter comma 8 della Legge, sono state stabilite alcune norme di maggior favore che riguardano l'attivazione e lo svolgimento dei tirocini.


Soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

  • disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei  disabili);
  • i soggetti svantaggiati di cui all’art. 4, comma 1 della legge n.381/91 (Disciplina delle cooperative sociali);
  • le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’art. 13 della legge n. 228/2003 (misure contro la tratta di persone) e dall’art. 18 del decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
  • i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’art. 2, lettere e) e g) del decreto legislativo n.25/2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca di status di rifugiato);
  • i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998 e all’art. 32, comma 3 del d.lgs. 25/2008;
  • i profughi di cui alla legge n. 763/81 (Normativa organica per i profughi).

 

Caratteristiche specifiche per persone disabili e svantaggiate:

  • durata: la durata del tirocinio è estesa fino a 24 mesi per i disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e a 12 mesi per i soggetti svantaggiati rispetto ai sei mesi previsti ordinariamente dall’art. 17 ter, comma 8 della Legge;
  • ripetibilità: il tirocinante può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale (art.17 quater comma 3) e può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto ospitante (art. 17 quater comma 3);
  • non computabilità nel numero massimo dei tirocini attivabili presso un soggetto ospitante, ovvero i tirocini attivati nei confronti di soggetti disabili e svantaggiati non vengono computati nel numero massimo dei tirocini attivabili presso lo stesso soggetto ospitante (art. 86 nonies, comma 3, lett. a) del Regolamento);
  • copertura totale del rimborso spese dovuto al tirocinante (500 euro mensili): per i soggetti che ospitano tirocinanti disabili o svantaggiati è previsto un contributo regionale di 500 euro mensili.

 

Altre informazioni importanti

La Regione Toscana in attuazione dell’Accordo approvato dalla Conferenza Stato Regioni in data 22 gennaio 2015 relativo alle “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”,  ha ritenuto opportuno prevedere uno specifico strumento di indirizzo.

Tale ulteriore strumento riguarda l’inclusione e l’inserimento sociale delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari integrati di cui alle citate leggi regionali 40/2005 e 41/2005 tramite l’attivazione di Tirocini normati dalla delibera 620 del 18 maggio 2020.

Per ulteriori informazioni ►►


Cosa fare per

A partire dall'8 febbraio 2017, le domande di contributo per l'attivazione di tirocini non curriculari si possono presentare esclusivamente con modalità telematica sulla piattaforma web “Tirocini On Line” collegandosi con Carta Nazionale dei Servizi al seguente sito web.

Sulla piattaforma “Tirocini On Line” e sul sito di Giovanisì sono disponibili tutte le istruzioni per la presentazione delle domande.

Sulla base di quanto stabilito dalla delibera 782 del 1 agosto 2016 sono ammessi al finanziamento del contributo di 500 euro mensili i tirocini non curriculari attivati da persone disabili o svantaggiate fino a 29 anni di età residenti o domiciliate su tutto il territorio regionale, ad  eccezione di quelli  finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle Linee Guida approvate in Conferenza Stato Regioni in data 22 gennaio 2015, attivati in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.

Le domande di ammissione a contributo (pari a 500 euro mensili) per lo svolgimento dei tirocini obbligatori e non obbligatori per l’accesso alle professioni ordinistiche di persone disabili o svantaggiate fino a 29 anni di età dovranno essere presentate, sempre con modalità telematica, dai soggetti ospitanti a Sviluppo Toscana spa collegandosi al seguente sito web.

 

Normativa di riferimento

  • Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”.
  • Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R ”Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”
  • Delibera 782 del 1 agosto 2016 “Modifiche alla DGR n.996/2015 in materia di tirocini non curriculari finanziati a valere sul Piano della Garanzia Giovani e sul POR FSE 2014/2020";
  • Delibera 376 del 27 aprile 2016 “Approvazione degli elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di un contributo a parziale copertura dell'indennità corrisposta ai praticanti per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all'accesso alle professioni”.
Article ID: # 235869
Ultimo aggiornamento: 22.03.2024
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