Accertamenti per invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap

Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordomutismo o handicap e gli eventuali benefici economici  e/o assistenziali ad essa correlati, è necessario, ai sensi della normativa statale vigente in materia, effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari richiesti, presso le Commissioni medico-legali  operanti  presso la Azienda USL di residenza.

Hanno diritto alle provvidenze per invalidità civile i soggetti in possesso di cittadinanza italiana o di un paese comunitario con residenza in Italia o di un paese extracomunitario muniti di carta di soggiorno, in possesso dei requisiti sanitari e giuridico- economici prescritti.

La visita viene effettuata da una commissione medico-legale, detta di prima istanza, presso l’Azienda USL di residenza del richiedente.

Dopo l’accertamento e la valutazione da parte della Commissione Medica di Prima Istanza integrata da un medico dell’INPS, il verbale viene trasmesso per via telematica all’INPS.
La Commissione di Verifica INPS può sospendere il giudizio, chiamando a visita diretta l’interessato, e richiedere l’effettuazione di ulteriori accertamenti sanitari, o validare il giudizio già espresso dalla commissione medica di prima istanza. Spetta comunque all’INPS il giudizio finale e la notifica del verbale al cittadino.
La normativa regionale (LR 62/2009) prevede per l’ accertamento sanitario da parte delle Aziende UU.SS.LL. un tempo massimo di attesa, di sessanta giorni dalla data di arrivo telematico della domanda, fatto salvo il rispetto del termine, previsto per i pazienti affetti da malattie neoplastiche (15 giorni).
Avverso il verbale definitivo trasmesso dall’INPS può essere fatto ricorso al Giudice ordinario entro 180 giorni-a pena di decadenza -dalla notifica del verbale sanitario.

La  Commissione
La Commissione Medica di prima istanza è composta dal Presidente, specialista in medicina legale, da due medici componenti; è integrata da un medico in rappresentanza dell’associazione di categoria cui appartiene la persona sottoposta ad accertamento (Legge 295/90).
Il richiedente può farsi assistere durante l’accertamento medico legale,da un medico di propria fiducia.
Per gli accertamenti di cui alla legge 104/92, la Commissione è integrata da un operatore sociale.
Quando l’accertamento sanitario è finalizzato al collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 68/99, è presente uno specialista in medicina del lavoro.

Cosa fare per accedere al servizio:
A far data dal 1 gennaio 2010, la richiesta di accertamento viene presentata all’INPS da parte dell’interessato, o del suo tutore o curatore, attraverso gli Enti di Patronato o direttamente per via telematica, corredata dal certificato medico del curante. La richiesta deve essere effettuata entro 90 giorni dalla presentazione del certificato da parte del medico a pena di decadenza di quest’ultimo.
Il certificato medico del curante o di un medico abilitato come certificatore è, quindi, preliminare alla richiesta di certificazione di invalidità o di handicap ed è presentato dal medico, in forma telematica, all’INPS.
Il medico rilascerà poi il certificato in originale firmato che dovrà essere presentato in sede di visita, nonché la ricevuta dell’invio del certificato con il codice numerico del certificato che dovrà essere riportato nella richiesta di visita.
È possibile richiedere contestualmente sia il riconoscimento dell’invalidità civile, sia il riconoscimento dello stato di handicap di cui alla L 104/1992; è, inoltre, possibile richiedere l’aggravamento di una patologia per la quale sia già stato riconosciuto il beneficio.

Per avere informazioni dettagliate ci si può rivolgere al proprio medico, alle associazioni di categoria o agli sportelli dedicati alla disabilità,ai patronati o all’INPS.

Normativa di riferimento:

  • Legge Regionale n. 62/2009 “Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità”
  • Legge 295/1990 “Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”
  • Legge 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
  • Legge 102/2009 (art.20)  "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".
Article ID: # 236398
Ultimo aggiornamento: 11.02.2016
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