Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)

I Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) sono strumenti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e negli edifici pubblici già esistenti; secondo la normativa nazionale tutte le Amministrazioni pubbliche devono dotarsi di questi strumenti in relazione gli immobili di loro proprietà.

La normativa della Regione Toscana, in particolare, dispone che i Piani siano rivolti all'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche negli spazi e negli edifici sia pubblici che privati aperti al pubblico; è inoltre previsto che, per l'elaborazione dei PEBA, i Comuni possano avvalersi della collaborazione delle associazioni a tutela dei disabili più rappresentative sul territorio.

Normativa di riferimento:

  • Normativa nazionale:
    In ambito nazionale i PEBA sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992.
    La LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” è la prima normativa che li introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, "dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge" (art. 32 comma 21).
    Con la LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” l'ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento "all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione" delle persone disabili (articolo 24 comma 9).
  • Normativa regionale
    A livello regionale il principale riferimento ai PEBA è contenuto nella Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”, e successive modifiche e integrazioni, che impone ai Comuni di predisporre "Programmi operativi d’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche" (art. 9 comma 1), che devono essere approvati prima dell'approvazione del bilancio di previsione (art. 5 comma 2); vengono inoltre definiti i contenuti dei Programmi, costituiti da quattro elaborati:
    • rilievo di spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico, riguardante la situazione su tutto il territorio rispetto all’accessibilità, fruibilità e sicurezza di detti luoghi;
    • relazione che illustra le azioni da realizzare nei vari settori di cui all’art. 2 e definisce le priorità d’intervento in riferimento alla disponibilità finanziaria ed ai programmi di intervento nei settori stessi nonché alle indicazioni contenute nelle disposizioni di cui al primo comma dell’art. 3;
    • schede tecniche riferite ai singoli interventi con l’indicazione dell’entità delle opere e dei relativi costi, nonché dei tempi previsti per la realizzazione degli stessi;
    • relazione finanziaria contenente, tra l’altro, l’indicazione dei modi con i quali si intende far fronte alle spese." (art. 9 comma 5).


Viene anche precisato che per il finanziamento dei programmi e dei relativi interventi i Comuni debbano destinare il 10% dei proventi annuali derivanti dai Permessi di costruire e dalle SCIA, dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, e dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali (art. 9 comma 6).

E' inoltre previsto che i Comuni possano avvalersi della collaborazione delle associazioni a tutela dei disabili più rappresentative sul territorio ai fini dell'elaborazione dei programmi di intervento (art. 9 comma 8), mentre nei progetti territoriali i Comuni devono indicare "le modalità del coinvolgimento delle Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio per la verifica dei risultati degli interventi realizzati" (art. 5 comma 2 ter).
La LR 47/1991 dispone, infine, che i programmi e piani comunali per l’abbattimento delle barriere architettoniche siano preventivamente coordinati con i piani urbani del traffico (art. 7 comma 4).

Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi regionali ai Comuni ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, la Legge regionale 15 maggio 2001,n.23 e successive modifiche e integrazioni, obbliga i Comuni entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore ad integrare i Regolamenti urbanistici comunali con la Mappa dell’accessibilità urbana come condizione necessaria per l’attribuzione dei finanziamenti regionali, a qualsiasi titolo erogati, se finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ovvero relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata o agevolata (art. 2).

Con la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”, e successive modifiche e integrazioni, si stabilisce che il Piano operativo, strumento che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia del territorio comunale in conformità al Piano strutturale, contenga "le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano, finalizzati a garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità" (art. 95 comma 6).

Verso i Piani per l'Accessibilità:
Nel 2008 è stato avviato, su finanziamento della Regione Toscana, un percorso di ricerca sui Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche; il lavoro è stato realizzato dal Centro Interuniversitario TESIS dell'Università di Firenze con il coordinamento del responsabile scientifico, prof. Antonio Laurìa, su commissione della Provincia di Pistoia.

Il percorso si è sviluppato in due fasi:

  • la prima, “Linee guida per la redazione dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche” (Luglio 2008 / Luglio 2009);
  • la seconda, “Sperimentazione degli indirizzi operativi per l'attuazione dei Piani per l'Accessibilità” (Aprile 2010 / Aprile 2011).


I Piani per l'Accessibilità delineati dalla ricerca rappresentano la naturale evoluzione culturale e scientifica dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA): si tratta di strumenti operativi finalizzati al conseguimento dell'accessibilità dell'ambiente costruito quale valore fondante della qualità della vita delle persone e dei processi di trasformazione urbana, in modo da garantire a tutti gli abitanti migliori condizioni di fruizione dell'ambiente costruito affinché ciascuno possa, nella misura più ampia possibile, svolgere le attività quotidiane in modo autonomo.

Il lavoro è stato realizzato da un gruppo interdisciplinare formato da soggetti appartenenti all'Università di Firenze, alla Provincia di Pistoia ed a sei Comuni del territorio pistoiese (Pistoia, Agliana, Monsummano Terme, Pescia, Quarrata, San Marcello Pistoiese), coinvolgendo settori diversi: architettura, urbanistica, scienze umane, informatica, economica, statistica.

Il risultato conclusivo della ricerca è raccolto nel volume "I Piani per l'Accessibilità. Una sfida per promuovere l'autonomia dei cittadini e valorizzare i luoghi dell'abitare", Gangemi Editore, 2012, a cura di Antonio Laurìa, coordinatore dell'unità di ricerca interdipartimentale "Florence accessibility lab" di cui fanno parte ricercatori dell’area del progetto (afferenti al Dipartimento di Architettura e al Dipartimento di Ingegneria Industriale) e all’area delle scienze economiche e sociali (afferenti al Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa e al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali)

Article ID: # 230073
Ultimo aggiornamento: 07.03.2022
Condividi